Art. 8.
(Pronto soccorso).
1. Ogni piscina deve disporre di un locale facilmente accessibile adiacente alle vasche, adeguatamente attrezzato per le cure di pronto soccorso e in particolare per il trattamento di eventi traumatici o asfittici.
2. L'attrezzatura di pronto soccorso è a spese del gestore e deve comprendere un lettuccio da visita pieghevole, un contenitore a bassa pressione per 02 (5atm), 30 cannule, un apribocca, 10 lacci emostatici, una cassetta di materiale di medicazione vario. La presenza di medicinali e le relative qualità e quantità è decisa dal medico eventualmente addetto o, in mancanza,
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dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
3. Nel locale attrezzato per il pronto soccorso deve essere disponibile un telefono e l'elenco aggiornato con i relativi recapiti telefonici, di tutti i centri di rianimazione mobili attrezzati e degli ospedali con centro di rianimazione, con i quali sia utile comunicare.
4. L'attrezzatura di pronto soccorso è utilizzata dal personale sanitario e dagli assistenti ai bagnanti, secondo le rispettive competenze. L'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente organizza ogni anno appositi corsi di aggiornamento.
5. Il direttore della piscina è responsabile della sostituzione del materiale di pronto soccorso, nel caso di deterioramento o consumo.